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Settimanale indipendente fondato e diretto da Donato D’Auria. Registrato presso il Tribunale di Torino il 7 ottobre 2011 n. 64

Donato Politica Press

Riforma Forense: specifiche competenze e limitazioni nell'esercizio dell'attività stragiudiziale (Sarà vero?)

11 febbraio 2013

Riforma Forense: specifiche competenze e limitazioni nell’esercizio dell’attività stragiudiziale (Sarà vero?)

Come uno tsunami, la riforma forense ha fatto il suo ingresso catapultandosi, sui destini dei malcapitati, come “l’onda anomala”. Chissà fino a quando produrrà quella nebulosa comprensione tale da inceppare le sinapsi di coloro i quali dovranno mettere in atto punto per punto, articolo per articolo, quanto dispone la suddetta legge, per l’esattezza la Legge n. 247 del 31.12.2012. In fondo, dopo 80 anni, è normale che all’inizio ci sia qualche difficoltà di adeguamento.

L’Attività stragiudiziale può essere esercitata da chi non è avvocato? L’art. 2 comma 6 della citata legge recita testualmente: “fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuata relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentare, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale e  stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato, è di competenza degli avvocati,” (non si sancisce chiaramente l’esclusività e quindi nessuna preclusione di natura normativa opponibile ai concorrenti dell’Avvocatura).

Il suddetto art. 2 comma 6 della legge n. 247/2012 (in contraddizione con il principio dell’indipendenza) prosegue asserendo che:…E’ comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Siamo di fronte al solito “specchietto delle allodole”.

E’ chiaro: la norma non solo non garantisce nessuna esclusività in capo agli avvocati riguardo ad attività non giudiziali, ma non fa altro che confermare quanto perpetrato in passato e pertanto nulla muta. Altro che nuove opportunità di lavoro.

Quello che però mi stupisce e non comprendo a fondo (mi piacerebbe che qualcuno competente me lo spiegasse) è  che non riesco ad immaginare la realtà in cui vivono i nostri riformatori dell’Avvocatura… Si perde tempo senza giungere a soluzioni concrete e Rivoluzionarie, compatibili con la realtà in cui viviamo, incerta, incauta, instabile, in, in, in…..

Mi piacerebbe  per una volta chiudere gli occhi e immaginare un mondo fantastico, magari quello di OZ, lo stesso mondo dove vivono i nostri Riformatori.. Con la speranza di avere a disposizione le mie “scarpette d’argento” che mi consentiranno di stare sempre salda al suolo…. nel rispetto e nel decoro professionale, senza privilegi e senza caste di appartenenza e con la capacità di analisi che contraddistingue una categoria così bistrattata. Avv. Valeria Furnò

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