seguici anche su

Settimanale indipendente fondato e diretto da Donato D’Auria. Registrato presso il Tribunale di Torino il 7 ottobre 2011 n. 64

Donato Agroalimentare Press

I residui vegetali non si possono bruciare mai perché producono emissioni inquinanti e perché i fumi disturbano il mondo

29 agosto 2013

I residui vegetali non si possono bruciare mai perché producono emissioni inquinanti e perché i fumi disturbano il mondo

Sulla problematica degli abbruciamenti di scarti vegetali agricoli in rapporto al Testo Unico Ambientale, vorrei dire la mia e diffonderlo con il mezzo di informazione RunningSportNews, che ospita un Link “Donatoagroalimentarepress”. Vorrei dire come la penso relativamente alla gestione degli scarti vegetali derivanti da abbattimenti e potature connessi ad attività agronomiche e forestali. Lo smaltimento degli scarti vegetali va considerato da almeno tre diverse angolazioni: 1) le emissioni inquinanti derivanti dall’abbruciamento e dalle dispersione dei fumi che disturba il mondo, in materia di inquinamento atmosferico; il T. U. vieta l’abbruciamento degli scarti vegetali ai soli fini del contenimento delle emissioni; 2) Il pericolo di incendio per le aree boscate limitrofe. 3) La normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Il Corpo Forestale dello Stato, le Province e il servizio Forestazioni delle Regioni devono meglio coordinarsi e definire i termini delle normative applicate ai numerosi casi di abbruciamento che, quasi quotidianamente, vengono segnalati ai vari Comandi o le Sale Operative Regionali aperte 18 ore al giorno. Infatti, il Testo Unico Ambientale ricomprende, tra i rifiuti speciali, anche gli scarti provenienti da attività agricole e agroindustriali (art. 184 comma 3  del D.lgs. 152 del 2006. Gli stessi vengono esclusi dall’applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti nella sola ipotesi di riutilizzo in agricoltura, selvicoltura o nella produzione di energia (art. 185 comma 1 lettera f). E’ evidente che lo smaltimento mediante abbruciamento, sopra evidenziato, non rientra tra le pratiche di riutilizzo in agricoltura e configura, piuttosto, l’ipotesi di illecita gestione di rifiuto speciale prevista e punita dall’art. 256 comma 1 del Testo Unico Ambientale.

I provvedimenti sanzionatori possono avere evidenza anche sotto il profilo delle cosiddette condizionalità per le quali, nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria decretata dall’Unione Europea, sono stati introdotti criteri a favore delle aziende agricoli condizionati alla conservazione e tutela del territorio. Ciò premesso, sulle problematiche in questione che, come scritto, ha rilevanza sia sotto il profilo della prevenzione dell’inquinamento atmosferico e degli incendi boschivi, sia sotto il profilo della corretta gestione dei rifiuti, chiudo questo primo articolo dicendo: “non si possono bruciare i residui vegetali in nessun modo” perché tale condotta costituisce pericolo per la salute umana nonché pregiudizio all’ambiente, determinando rischi per l’aria ed il suolo. (art. 177 del D.Lvo 152/2006; di cui dò la massima diffusione a quanto sopra rappresentato. Donato D’Auria

Bando Microbiota - Cibo, Microbiota e Salute